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INSEGNE LUMINOSE E IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

Quando si progetta l’immagine della propria attività con insegne, vetrofanie, targhe e quanto altro la vostra fantasia e le realizzazioni tecniche permettano, si pensa soprattutto a rendere visibile e accattivante l’immagine dell’attività stessa. Spesso però non si pensa che per ogni sviluppo grafico verrà poi calcolata una tassa, definita imposta di pubblicità, dal Comune che rilascia l’autorizzazione alla posa o dal concessionario esterno da esso incaricato (es. ICa, Aipa, Dogre…).

Per meglio comprendere cosa, come, quanto si debba pagare è necessario valutare i regolamenti emessi da ogni singolo Comune ed i relativi tariffari. Vi sono però dei punti fermi fissati a livello nazionale sui quali basarsi. A partire dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). – Nuovo codice della strada, art.23 che fornisce definizione e criteri generali per la distinzione e la collocazione delle insegne.

Con la legge finanziaria del 2002 (La Legge 448_2001 Legge 28 dicembre 2001, n. 448) art.10 comma c) viene stabilito che: «1-bis. L’ imposta di pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati». Lo stesso è ribadito dall’Art. 2-bis della Legge 24 aprile 2002, n. 75 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

Con circolare n. 3/DPF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle disposizioni in essere.

Essa specifica che l’ imposta di pubblicità, nel caso di pluralità di mezzi, non è dovuto dall’esercente se la somma delle superfici delle stesse insegne pubblicitarie non è superiore ai 5 metri quadrati. Tuttavia, nel caso la somma delle superfici complessivamente superi i 5 metri quadrati, l’imposta è dovuta per intero.

Ad esempio, se il totale delle superfici è 8 mq non verranno esclusi i primi 5 mq, ma si pagheranno le imposte su tutta la superficie. Inoltre, chiarisce che l’esenzione della metratura si applica alle insegne di esercizio anche se contenenti marchi o simboli del prodotto commercializzato o del servizio offerto, sia nella sede primaria sia in quelle secondarie o nelle unità locali, ad esclusione di quelle contenute in un diverso mezzo esposto in aggiunta alla suddetta insegna pubblicitaria.

Pertanto, molti Comuni/concessionari in caso di esposizione di più mezzi, considerano insegna d’esercizio un unico impianto, e gli altri vengono fatti rientrare nell’ ordine della pubblicità ordinaria con costi differenti. Lo stesso dicasi per i marchi in franchising: molti enti li considerano pubblicità, in quanto fanno riferimento ad una attività generica di cui la sede oggetto di imposizione è solo una unità secondaria.

La normativa e la gestione dell’imposta implicano quindi conoscenze che il personale di Manna Pubblicità è in grado di gestire, grazie ad un ufficio dedicato che si confronta quotidianamente con gli enti e ne conosce tempistiche, procedure e problematiche. Affidatevi con fiducia a Manna Pubblicità per le vostre insegne luminose. Ogni pratica verrà seguita passo passo senza tralasciare nulla.

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